Dal 5 marzo 2025 è entrata ufficialmente in vigore la Tabella Unica Nazionale (TUN), introdotta con il D.P.R. n. 12/2025.
Questa riforma segna un cambiamento significativo nel modo in cui viene liquidato il danno non patrimoniale da lesioni cd. macropermanenti (ovvero oltre i 9 punti di invalidità) derivanti da sinistri stradali e responsabilità medica basata su criteri di valutazione del danno ritenuti congrui dalla recente giurisprudenza di legittimità.
L’obbiettivo principale è quello di uniformare i criteri di liquidazione su tutto il territorio nazionale, superando le differenze tra le tabelle pretorie fino ad oggi utilizzate, come quelle di Milano e Roma.
L’idea alla base della riforma è garantire maggiore prevedibilità e certezza nei risarcimenti, riducendo i contenziosi e i tempi di definizione delle richieste. Tuttavia, la nuova impostazione ha anche portato a una riduzione dei risarcimenti per alcune fasce di invalidità, dando origine a diversi dibattiti tra gli addetti ai lavori.
Il nuovo Sistema di Calcolo
Il Regolamento 13.1.2025 n. 12 ha attuato la delega contenuta nell’art. 138 C. Ass. prevedendo un sistema di monetizzazione del danno alla persona con postumi superiori al 9%. che è basato sui seguenti elementi:
a) la liquidazione del danno è un sistema “a punto”: il risarcimento si determina moltiplicando il numero di punti percentuali che esprimono l’invalidità permanente per una somma di denaro, che varia col variare del grado di invalidità;
b) la tabella disciplina solo le invalidità dal 10% al 100% compresi;
c) il valore monetario “di partenza” è pari ad €. 947,30, ovvero pari al valore del primo punto di invalidità per la liquidazione dalla tabella delle cd. micropermanenti di cui all’art. 139, C. Ass.
La nuova Tabella è suddivisa in due allegati:
- L’Allegato I, che stabilisce i parametri per calcolare il danno, suddivisi in tre categorie:
1. moltiplicatore biologico, che aumenta all’aumentare del grado di invalidità.
2. coefficiente di riduzione per età, che abbassa il valore del risarcimento per le persone più anziane.
3. moltiplicatore per il danno morale, che consente di personalizzare il risarcimento in base alla sofferenza subita.
- L’Allegato II, che contiene i valori economici definitivi per ogni punto di invalidità in base all’età.
Il risarcimento finale viene calcolato con una formula che combina questi parametri, permettendo una valutazione più dettagliata e personalizzata rispetto al passato.
Nello specifico, la Tabella Unica Nazionale è basata sul sistema a cd. “punto variabile” in relazione all’età del danneggiato e al grado di invalidità riconosciuto, con valori che aumentano in base alla gravità delle lesioni e si riducono con il crescere dell’età quindi l valore monetario del punto di invalidità muta in funzione di tre variabili:
a) varia in aumento in misura proporzionale al grado di invalidità permanente;
b) varia in diminuzione in misura inversamente proporzionale all’età della vittima;
c) può variare in aumento in funzione della sofferenza morale provocata dall’infortunio con l’applicazione di un coefficiente di maggiorazione, triplice per ciascun grado di invalidità permanente (minimo, medio o massimo): sarà il giudice a valutare, caso per caso, se debba essere o meno applicato il cd. danno morale e, in caso affermativo, in che misura applicarlo, minima, media o massima.
Per quanto riguarda l’indennità temporanea totale, anch’essa è liquidata in conformità all’art.139 C. Ass. e, quindi, è pari ad €. 55.24 al giorno, con un valore che può essere incrementato, sempre per poter tener conto del cd. danno morale, con una percentuale compresa tra il 30% ed il 60%.
Inoltre, secondo quanto stabilito dall’art. 138, comma 3 del C. Ass. novellato, il Giudice potrà ulteriormente aumentare l’importo del risarcimento calcolato in base alla Tabella Unica Nazionale fino al 30% “qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati”.
Le Differenze Rispetto al Vecchio Sistema
Uno degli aspetti più discussi della TUN riguarda il confronto con le precedenti tabelle utilizzate dai tribunali. Se, da un lato, per alcune categorie di invalidità, i nuovi valori sono migliori o paragonabili alle vecchie tabelle, dall’altro, ci sono riduzioni significative per alcune fasce di danno.
In particolare:
- per le invalidità più basse e medie (intorno al 30%), la TUN prevede risarcimenti leggermente superiori rispetto a prima sia rispetto alla tabella del Tribunale di Milano, sia rispetto alla tabella del Tribunale di Roma;
- per le invalidità intermedie (intorno al 60%), i risarcimenti sono invece inferiori a quelli previsti dalle tabelle dei tribunali precedentemente adottate;
- per le invalidità più gravi (90% o più), il nuovo sistema prevede risarcimenti superiori alla tabella del Tribunale di Milano ma inferiori a quella del Tribunale di Roma.
- la riduzione più marcata riguarda il danno biologico temporaneo, che subirà un abbassamento più evidente rispetto al passato.
Un aspetto innovativo è la maggiore integrazione tra danno biologico e danno morale. Quest’ultimo non sarà più calcolato separatamente, ma verrà considerato come un eventale incremento del risarcimento del danno biologico, a seconda del livello di sofferenza provato dalla vittima.
Chi e Quando Deve Applicare la Nuova Tabella
La TUN sarà obbligatoria per tutti i sinistri stradali e per i casi di colpa medica avvenuti dal 5 marzo 2025 in poi. Non avrà effetto retroattivo, quindi chi ha subito un danno prima di questa data continuerà ad avere come riferimento le vecchie tabelle.
Un tema che rimane ancora aperto riguarda la possibilità di estendere questa tabella anche ad altri tipi di danni, come gli infortuni domestici, gli incidenti sul lavoro o altri casi di responsabilità civile. Al momento, la normativa non lo prevede espressamente, ma i giudici potrebbero, così come oggi fatto in alcuni casi, applicarla per analogia, garantendo così una maggiore uniformità nel trattamento dei risarcimenti.
I parametri da essa previsti si applicano a tutto il territorio nazionale anche perché la Tabella mira garantire, da un lato, “l’uniformità, l’omogeneità e la certezza nella liquidazione dei danni non patrimoniali” e, dall’altro, “la calcolabilità e la prevedibilità dei relativi costi, in funzione di una più rapida e meno conflittuale definizione delle richieste risarcitorie dei danneggiati”.
La TUN, quindi, sostituirà le Tabelle del Tribunale di Roma e le Tabelle del Tribunale di Milano sino ad oggi utilizzate come parametri di riferimento nella liquidazione del danno.
Conclusione: Un Passo Avanti o un Passo Indietro?
La nuova Tabella Unica Nazionale rappresenta un cambiamento nel modo di gestire i risarcimenti per danno biologico e morale. Se, da un lato, introduce criteri più chiari e prevedibili ed uniformi per tutto il territorio nazionale, dall’altro, riduce i risarcimenti per alcuni tipi di invalidità, suscitando polemiche tra gli operatori del settore e vittime di sinistri.
Uno degli obiettivi dichiarati del legislatore è anche quello di calmierare i costi dei risarcimenti, influenzando indirettamente anche il settore assicurativo. In teoria, una riduzione degli importi liquidati potrebbe portare a un abbassamento dei premi RCA, ma resta da vedere se ciò accadrà davvero o se le compagnie manterranno le tariffe invariate.
Peraltro, resta ora da vedere come verrà applicata dai giudici e quali saranno gli effetti concreti per i danneggiati e per il settore assicurativo. Per chi deve richiedere un risarcimento, sarà importante comprendere bene le nuove regole e valutare con attenzione l’impatto della TUN sul proprio caso.